Art. 6.
(Tavolo permanente).

      1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è istituito, entro due mesi

 

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dalla data di entrata in vigore della presente legge, un tavolo permanente per la lotta contro i reati di pedopornografia realizzati anche attraverso internet, di seguito denominato «tavolo permanente». Il tavolo permanente è composto da esperti nominati dal Ministero dell'interno, dal Ministero delle comunicazioni, dal Ministero della giustizia, dal Ministero degli affari esteri, dal Ministero della salute, dal Ministero della pubblica istruzione e dal Ministro delle politiche per la famiglia, dai rappresentanti delle associazioni attive nella lotta e nel contrasto dei reati e degli abusi contro i minori e da esperti di psicologia infantile e sessuologia, dalle società che operano nei settori degli internet provider, dei servizi postali, della telefonia fissa e mobile, dai rappresentanti dei produttori della pubblicità televisiva e dalle associazioni televisive. La partecipazione al tavolo permanente è gratuita.
      2. Nello stesso decreto di cui al comma 1 sono definiti i compiti del tavolo permanente miranti anche a individuare azioni e strumenti per una corretta informazione e un'adeguata prevenzione del fenomeno della pedofilia e studi e analisi volti a facilitare l'armonizzazione delle norme di contrasto contro i reati di pedopornografia a livello internazionale.
      3. I proventi derivanti dalle sanzioni di cui al comma 3 dell'articolo 3 sono devoluti ad un fondo speciale istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, per la realizzazione delle finalità di cui al comma 2 del presente articolo.
      4. Il Presidente del Consiglio dei ministri presenta ogni anno una relazione al Parlamento sulle attività svolte dal tavolo permanente.